Il concordato preventivo è annullabile se i suoi presupposti sono erronei.

Il concordato preventivo è annullabile se i suoi presupposti sono erronei.
03 Ottobre 2016: Il concordato preventivo è annullabile se i suoi presupposti sono erronei. 03 Ottobre 2016

Il caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18090/16, depositata il 14 settembre, riguarda una pronuncia emessa della Corte d’Appello di Napoli che aveva accolto il ricorso di una s.r.l. in liquidazione avverso il decreto di annullamento del concordato preventivo, disposto in primo grado. Il Collegio, infatti, aveva ritenuto insussistenti nel caso specifico i presupposti sulla base dei quali disporre l’annullamento, essendo quest’ultimo possibile, in base al dato testuale dell’art. 138, solo a fronte di dolosa esagerazione del passivo, sottrazione o dissimulazione dell’attivo, condotte che non si erano verificate nel caso di specie. Il Fallimento della società aveva impugnato la decisione del Giudice d’Appello, lamentando la violazione degli artt. 186 e 138 Legge Fallimentare perché questa non aveva qualificato il provvedimento di sequestro per evasione, nonché una serie di fatture rappresentative di operazioni inesistenti come condotte dolose di sottrazione e dissimulazione dell’attivo, suscettibili di carpire con il dolo il consenso dei creditori al concordato.Decidendo sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto la fondatezza del ricorso sulla base di un’interpretazione estensiva degli artt. 186 e 138 Legge Fallimentare. In particolare, la Corte ha evidenziato che le ipotesi richiamate dall’art. 138, comma 1 L.F. e dall’art. 173 L.F. (che disciplina i presupposti della revoca del concordato) devono intendersi a titolo esemplificativo e non tassativo. Secondo la Cassazione, quindi, sussiste un’eadem ratio tra le fattispecie legittimanti la revoca dell’ammissione al concordato e quelle che determinano l’annullamento dell’omologazione. Pertanto, l’annullamento è da intendersi come uno strumento che l’ordinamento offre ai creditori tutte le volte in cui il loro consenso si sia fondato su una erronea rappresentazione della situazione patrimoniale della società debitrice, falsata da quest’ultima da un qualsiasi atto di frode, capace d’indurli in errore circa la fattibilità e convenienza del concordato.

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